N. DCCII – Decreto della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante “Linee Guida in materia di intelligenza artificiale” (16/12/2024)
LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO vista la Lettera Enciclica Laudato Si’, 24 maggio 2015; vista la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, “Per meglio armonizzare”, 16 gennaio 2024; vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, Titolo III, 13 maggio 2023; vista la Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano, 25 novembre 2018, n. CCLXXIV; vista la Legge sulle Fonti del diritto, 1° ottobre 2008, n. LXXI, articoli 1, 3, 4 e 7; vista la Legge sulla tutela dei beni culturali, 25 luglio 2001, n. CCCLV; vista la Legge sulla protezione del diritto di autore sulle opere dell’ingegno e dei diritti connessi, 1° settembre 2017, n. CXCVII; visto il Decreto recante il Regolamento Generale sulla protezione dei Dati personali, 30 aprile 2024, n. DCLVII; visto il Decreto recante il regolamento di attuazione delle norme sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, 1° dicembre 2020, n. CCCLXXXVII, e successive modifiche e integrazioni;
considerato che la scienza e la tecnologia sono un prodotto della creatività umana intesa come dono di Dio e hanno posto rimedio ad innumerevoli mali che affliggevano e limitavano l’essere umano; i progressi tecnico – scientifici, al tempo stesso, possono rappresentare un rischio per la sopravvivenza e un pericolo per il bene comune;
il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, preso atto dell’uso diffuso dei modelli e sistemi di intelligenza artificiale e della loro evoluzione, ha ritenuto necessario di dover dettare linee guida recanti principi generali in materia di intelligenza artificiale per garantire eticità nell’orientamento delle scelte; il Governatorato è costituito dal complesso degli Organi di Governo e degli Organismi che concorrono all’esercizio del potere esecutivo, stabiliti nello Stato della Città del Vaticano e . nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense nell’ambito della loro specifica condizione giuridica e svolge altre attività che siano richieste a servizio della Santa Sede;
ha promulgato il seguente Decreto
Articolo 1 Sono promulgate linee guida recanti principi generali in materia di intelligenza artificiale, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente Decreto.
Articolo 2 Il presente Decreto entra in vigore il 1° gennaio duemilaventicinque
L’originale del presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, ed il suo allegato saranno depositati nell’Archivio delle Leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione sulla porta degli Uffici del Governatorato, nel cortile San Damaso, negli Uffici postali dello Stato, sul sito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, www.vaticanstate.va, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Città del Vaticano, sedici dicembre duemilaventiquattro Fernando Card. Vérgez A., L.C. Presidente Il Segretario Generale .
LINEE GUIDA
IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
INDICE
Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 “Finalità e ambito di applicazione” Articolo 2 “Definizioni” Articolo 3 “Principi fondamentali” Articolo 4 “Divieti di utilizzo dell’intelligenza artificiale”
Capo II – PRINCIPI GENERALI PER MATERIA Articolo 5 “Principi in materia di informazione e trattamento dei dati” Articolo 6 “Principi in materia di ricerca scientifica e sanità” Articolo 7 “Principi in materia di protezione del diritto di autore” Articolo 8 “Principi in materia di beni culturali” Articolo 9 “Principi in materia di infrastrutture e servizi” Articolo 10 “Principi in materia di procedure amministrative” Articolo 11 “Principi in materia di lavoro” Articolo 12 “Principi in materia di attività giudiziaria” Articolo 13 “Principi in materia di sicurezza”
Capo III – DISPOSIZIONI FINALI Articolo 14 “Commissione sull’intelligenza artificiale” Articolo 15 “Leggi e regolamenti attuativi”
Capo I (Disposizioni generali)
Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)
§ 1 Le presenti linee guida recano principi generali tesi a valorizzare e promuovere un utilizzo etico e trasparente dell’intelligenza artificiale, in una dimensione antropocentrica e affidabile, nel rispetto della dignità umana e del bene comune.
§ 2 L’attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale deve conformarsi alle presenti linee guida.
§ 3 Le seguenti disposizioni producono effetti per il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, limitatamente al territorio dello Stato della Città del Vaticano, e per le attività svolte dal Governatorato nelle zone di cui agli articoli 15 e 16 del Trattato Lateranense, e si applicano: a) agli Organismi operativi; b) agli Organismi scientifici; c) agli Organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano; d) al personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, così come identificato all’articolo 3 del Regolamento generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, 21 novembre 2010, e successive modifiche; e) agli operatori economici, ai fornitori o offerenti e agli incaricati professionali temporanei, così come definiti all’art. 2, lettere c), e), f), del Decreto n. CCCLXXXVII, recante norme sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, 1° dicembre 2020, e successive modifiche.
Articolo 2 (Definizioni)
Ai fini delle presenti linee guida si intende per:
a) «intelligenza artificiale»: l’insieme di sistemi e modelli computazionali che, attraverso processi automatizzati, sono in grado di analizzare dati, apprendere da essi, prendere decisioni ed eseguire compiti che di norma richiederebbero l’intelligenza umana;
b) «sistema di intelligenza artificiale»: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dai dati analizzati che riceve come generare risposte quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;
c) «modelli di intelligenza artificiale»: sistemi di software e hardware che, attraverso l’utilizzo di tecniche di apprendimento automatico e la capacità di identificare strutture ricorrenti in collezione di dati, sono in grado di eseguire compiti e attività tipicamente associati all’intelligenza umana;
d) «dato»: qualsiasi informazione, atto o fatto rappresentati in forma digitale;
e) «dati biometrici»: dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, quali le immagini facciali o i dati dattiloscopici;
f) «rischio»: utilizzo del dato nell’ambito del sistema di intelligenza artificiale e dei modelli di intelligenza artificiale che esponga ad un’elevata probabilità del verificarsi di un danno.
Articolo 3 (Principi fondamentali)
§ 1 I soggetti di cui al precedente articolo 1, § 3, devono assicurare che lo svolgimento delle proprie attività nell’ambito della sperimentazione, dello sviluppo, dell’adozione e utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, sia conforme al rispetto della dignità umana, del bene comune e sia ispirato ai principi di responsabilità etica, trasparenza e proporzionalità dell’azione amministrativa.
§ 2 I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale devono essere sviluppati e applicati garantendo la sicurezza dello Stato della Città del Vaticano, la protezione e la riservatezza dei dati personali, la non discriminazione dell’essere umano, la sostenibilità economica e la cura del Creato.
§ 3 I soggetti di cui al precedente articolo 1, § 3, per quanto di propria competenza, devono verificare e vigilare sui processi di trattamento e gestione del dato nell’ambito dello sviluppo e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, affinché i risultati siano corretti, attendibili, appropriati ed ottenuti secondo i principi di trasparenza e proporzionalità.
§ 4 Gli Organismi operativi, scientifici e gli Organi giudiziari, nel rispetto della dimensione antropocentrica nell’utilizzo dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale, devono garantire la vocazione dell’intelligenza artificiale al servizio dell’uomo, preservando il rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’umano.
§ 5 Gli Organismi operativi, scientifici e gli Organi giudiziari, devono vigilare affinché lo sviluppo e l’applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale non arrechino pregiudizio alla missione pastorale del Sommo Pontefice, all’integrità della Chiesa cattolica e al corretto svolgimento delle attività istituzionali del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.
Articolo 4 (Divieti di utilizzo dell’intelligenza artificiale)
Sono vietate le seguenti pratiche:
a) l’uso di un sistema di intelligenza artificiale per trarre deduzioni generali di ordine antropologico con effetti discriminatori sulla persona;
b) l’uso di un sistema di intelligenza artificiale che utilizza tecniche di manipolazione subliminale idonee a provocare alla persona o a un gruppo di persone un danno fisico o psicologico;
c) l’uso di un sistema di intelligenza artificiale che precluda alle persone con disabilità di accedere all’intelligenza artificiale e alle relative funzionalità ed applicazioni;
d) l’uso di un sistema di intelligenza artificiale che, attraverso il trattamento del dato, crei disuguaglianze sociali, degradando la dignità umana e violando i principi fondamentali dell’uomo;
e) l’uso di un sistema di intelligenza artificiale atto a compromettere la sicurezza dello Stato della Città del Vaticano e delle aree di cui agli articoli 15 e 16 del Trattato Lateranense e il mantenimento dell’ordine pubblico e ad incentivare la proliferazione di condotte delittuose;
f) l’uso di un sistema di intelligenza artificiale le cui finalità si pongano in contrasto con la missione del Sommo Pontefice, l’integrità della Chiesa cattolica e il corretto svolgimento delle attività istituzionali del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;
g) l’uso di un sistema di intelligenza artificiale che si ponga in contrasto con le disposizioni di cui alle presenti linee guida.
Capo II (Principi generali per materia)
Articolo 5 (Principi in materia di informazione e trattamento dei dati)
§ 1 L’uso di sistemi e modelli di intelligenza artificiale nella circolazione delle informazioni, nell’elaborazione del dato e nel trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi enunciati al decreto n. DCLVII, recante il Regolamento generale sulla protezione dei Dati personali, 30 aprile 2024.
§ 2 La circolazione delle informazioni, l’elaborazione del dato e il trattamento dei dati personali mediante utilizzo dell’intelligenza artificiale, non deve arrecare pregiudizio alla veridicità, alla libertà di espressione, all’imparzialità e alla completezza.
§ 3 La circolazione delle informazioni, l’elaborazione del dato e il trattamento dei dati personali mediante sistemi e modelli di intelligenza artificiale non deve essere finalizzato a produrre effetti discriminatori, a ledere la dignità umana e a danneggiare l’immagine dello Stato della Città del Vaticano e della Chiesa cattolica.
§ 4 Le informazioni e le comunicazioni connesse all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale devono avvenire attraverso l’uso di un linguaggio chiaro e semplice, tale da garantire la piena conoscibilità e la facoltà al soggetto di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali.
§ 5 Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, all’utilizzo di dati biometrici mediante sistemi e modelli di intelligenza artificiale.
Articolo 6 (Principi in materia di ricerca scientifica e sanità)
§ 1 Il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, per il tramite della Direzione di Sanità ed Igiene, può favorire l’introduzione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale che contribuiscano al miglioramento della cura della salute della persona e della tutela della sanità e igiene pubblica.
§ 2 L’utilizzo dei sistemi e modelli di intelligenza artificiale di cui al precedente comma, deve garantire il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della protezione nel trattamento dei dati personali.
§ 3 Qualsiasi soggetto che usufruisce delle prestazioni sanitarie erogate dalla Direzione di Sanità ed Igiene, dovrà essere informato sull’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale applicati.
§ 4 I sistemi di intelligenza artificiale sviluppati ed applicati all’ambito della ricerca scientifica e della sanità, non devono arrecare pregiudizio o limitazioni alla valutazione decisionale degli esercenti la professione medica.
§ 5 I sistemi e modelli di intelligenza artificiale utilizzati in ambito sanitario e i relativi dati impiegati, dovranno essere periodicamente verificati e aggiornati per garantire l’affidabilità dei medesimi e minimizzare il rischio.
Articolo 7 (Principi in materia di protezione del diritto di autore)
§ 1 L’utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale nella riproduzione, estrazione e creazione di contenuti testuali, musicali, fotografici, audiovisivi e radiofonici e delle arti figurative, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge sulla protezione del diritto di autore sulle opere di ingegno e dei diritti connessi, n. CXCVII, 1° settembre 2017.
§ 2 I contenuti di cui al comma che precede, dovranno essere identificati mediante l’acronimo “IA”.
§ 3 Il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano è titolare, in via esclusiva, del diritto di paternità e dei diritti di utilizzazione economica sui contenuti testuali, musicali, fotografici, audiovisivi e radiofonici e delle arti figurative creati, attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale, all’interno del territorio dello Stato della Città del Vaticano e nelle zone di cui agli articoli 15 e 16 del Trattato Lateranense.
§ 4 L’utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale nella riproduzione, estrazione e creazione di contenuti testuali, musicali, fotografici, audiovisivi e radiofonici e delle arti figurative, non deve arrecare pregiudizio all’onore, reputazione, decoro e prestigio del Sommo Pontefice, della Chiesa cattolica e dello Stato della Città del Vaticano.
Articolo 8 (Principi in materia di beni culturali)
§ 1 Il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, per il tramite della Direzione dei Musei e dei Beni Culturali, può favorire l’introduzione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, che contribuiscano al miglioramento della conservazione, gestione, valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico – museale dello Stato della Città del Vaticano.
§ 2 Lo sviluppo e l’applicazione dei sistemi e modelli di intelligenza artificiale alla materia dei beni culturali dello Stato della Città del Vaticano, deve avvenire nel rispetto delle finalità istituzionali del Governatorato e senza arrecare pregiudizio all’integrità e alla conservazione dei beni medesimi.
§ 3 L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’ambito dell’attività di restauro dei beni culturali, deve avvenire nel rispetto dei principi di metodo riconosciuti a livello internazionale e delle funzioni di coordinamento ed indirizzo tecnico della Direzione dei Musei e dei Beni Culturali, così come previsto dal Decreto n. CCCLVI, 25 luglio 2001, recante Regolamento per l’esecuzione della legge 25 luglio 2001, n. CCCLV, sulla tutela dei beni culturali.
§ 4 Per la riproduzione e lo sfruttamento economico dei beni culturali mediante sistemi e modelli di intelligenza artificiale, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 7 e le prescrizioni contenute nella Legge sulla tutela dei beni culturali, n. CCCLV, 25 luglio 2001.
Articolo 9 (Principi in materia di infrastrutture e servizi)
§ 1 Il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, per il tramite della Direzione delle Infrastrutture e Servizi, può avvalersi di sistemi e modelli di intelligenza artificiale al fine di incentivare la sostenibilità economica ed ambientale nell’ambito dell’esecuzione degli interventi infrastrutturali e dell’erogazione dei servizi.
§ 2 I sistemi di intelligenza artificiale sviluppati ed applicati all’ambito delle competenze della Direzione delle Infrastrutture e Servizi, di cui all’art. 9, Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano, n. CCLXXIV, 25 novembre 2018, non devono arrecare pregiudizio o limitazioni alle valutazioni decisionali dei soggetti individuati dall’Amministrazione quali responsabili dell’esecuzione delle attività.
§ 3 L’elaborazione e il trattamento dei dati e delle informazioni tecniche mediante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, nell’ambito della progettazione, manutenzione ed esecuzione dei lavori, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 5 ed in modo da non compromettere la sicurezza dello Stato della Città del Vaticano e delle aree di cui agli articoli 15 e 16 del Trattato Lateranense.
Articolo 10 (Principi in materia di procedure amministrative)
§ 1 Il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, per il tramite degli Organismi preposti all’attuazione delle linee di indirizzo amministrativo, può avvalersi dell’intelligenza artificiale al fine di favorire il processo di semplificazione dei procedimenti, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti medesimi, di innalzare i prestazionali dell’azione amministrativa, garantendo agli interessati la conoscibilità degli interventi regolatori.
§ 2 L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella materia delle procedure amministrative, deve conformarsi al rispetto dei principi fondamentali di cui alle presenti linee guida e anche ai seguenti principi: a) eticità nell’orientamento delle scelte amministrative; b) trasparenza, economicità, efficacia, efficienza e risultato; c) segregazione delle funzioni e buon andamento dell’azione amministrativa.
§ 3 L’uso dell’intelligenza artificiale nella materia delle procedure amministrative, deve avvenire nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona che resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l’intelligenza artificiale.
§ 4 L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella materia di cui al presente articolo, deve svolgere una funzione strumentale e di supporto nelle attività amministrative, al fine di valorizzare competenze ed attitudini delle risorse umane.
§ 5 Lo sviluppo e l’applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale nelle procedure amministrative, dovrà essere preceduto da una relazione recante l’analisi dell’impatto della regolazione e seguito, dopo sei mesi dall’entrata in vigore dell’intervento regolatorio, da una relazione recante la valutazione degli effetti prodotti sull’ordinamento vaticano.
Articolo 11 (Principi in materia di lavoro)
§ 1 Il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano può avvalersi di sistemi e modelli di intelligenza artificiale per incrementare i processi di formazione del personale, per migliorare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro e tutelare la salute dei lavoratori.
§ 2 Nell’ambito delle procedure di selezione del personale, la sperimentazione e applicazione dei sistemi e modelli di intelligenza artificiale deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, prevenendo ogni violazione della dignità umana e potenziali effetti discriminatori tra i partecipanti alla procedura di selezione.
§ 3 Nella materia di cui al presente articolo, l’uso dell’intelligenza artificiale non deve limitare potere decisionale dei soggetti preposti dall’Amministrazione all’organizzazione, funzionamento e coordinamento del personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.
§ 4 Il trattamento dei dati in materia di lavoro mediante sistemi e modelli di intelligenza artificiale, deve avvenire nel rispetto dei principi enunciati al Decreto n. DCLVII, recante il Regolamento generale sulla protezione dei Dati personali, 30 aprile 2024, e di quanto disposto dalle presenti linee guida.
Articolo 12 (Principi in materia di attività giudiziaria)
§ 1 I sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati esclusivamente per l’organizzazione e semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale.
§ 2 E’ riservata esclusivamente al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione di ogni provvedimento.
Articolo 13 (Principi in materia di sicurezza)
I principi generali in materia di utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’ambito della sicurezza e della sicurezza informatica dello Stato della Città del Vaticano e delle zone di cui agli articoli 15 e 16 del Trattato Lateranense, saranno disciplinati, unitamente alla normativa di settore, con apposito regolamento attuativo.
Capo III (Disposizioni finali)
Articolo 14 (Commissione sull’intelligenza artificiale)
§ 1 Il Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano nomina, con proprio provvedimento, la Commissione sull’intelligenza artificiale, composta da cinque membri e presieduta dal Segretario Generale.
§ 2 I membri della Commissione saranno individuati in due funzionari dell’Ufficio Giuridico, due funzionari della Direzione delle Telecomunicazioni e dei Sistemi informatici e un funzionario della Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile.
§ 3 La Commissione sull’intelligenza artificiale svolge i seguenti compiti: a) predispone leggi e regolamenti attuativi di cui al successivo articolo 15; b) esprime pareri in merito alle proposte di sperimentazione e applicazione dei sistemi e modelli di intelligenza artificiale all’interno del territorio dello Stato della Città del Vaticano e delle zone di cui agli articoli 15 e 16 del Trattato Lateranense; c) svolge attività di monitoraggio sull’applicazione dei sistemi e modelli di intelligenza artificiale, segnalando agli Organi di Governo i potenziali rischi per il Governatorato; d) predispone una relazione semestrale sull’impatto dell’uso dell’intelligenza artificiale nello Stato della Città del Vaticano e nelle zone di cui agli articoli 15 e 16 del Trattato Lateranense.
§ 4 I membri della Commissione restano in carica per un triennio, al termine dei tre anni il Presidente del Governatorato potrà rinnovare il mandato dei membri o sostituirli.
Articolo 15 (Leggi e regolamenti attuativi)
Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto, saranno adottate leggi e regolamenti attuativi in applicazione delle presenti linee guida.
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Fonte testo: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.vaticanstate.va/images/N.%20DCCII.pdf