giovedì 1 agosto 2019

PROTOCOLLO DI KYOTO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI E COMUNITA' EUROPEA



PROTOCOLLO DI KYOTO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI
E COMUNITA' EUROPEA

                     

 

1) OBIETTIVO

Lottare contro i cambiamenti climatici con un'azione internazionale mirante a ridurre le emissioni di taluni gas ad effetto serra responsabili del riscaldamento del pianeta.

2) ATTO

Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all'approvazione, in nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'esecuzione congiunta degli impegni che ne derivano (Gazzetta ufficiale L 130, 15.05.2002).

3) SINTESI

1. Il 4 febbraio 1991 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome della Comunità europea, ai negoziati della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992. La Convenzione quadro è stata ratificata dalla Comunità europea con decisione 94/96/CE del 15 dicembre 1993 [Gazzetta ufficiale L 33 del 7.2.1994] ed è entrata in vigore il 21 marzo 1994.
2. La convenzione quadro può essere considerata come un successo, tra l'altro perché permette una maggiore sensibilizzazione del pubblico a livello mondiale ai problemi collegati con i cambiamenti climatici. L'Unione europea ha rispettato l'impegno assunto nel quadro della Convenzione di riportare nel 2000 le sue emissioni ai livelli 1990. Tuttavia, un numero importante di paesi industrializzati, compresi gli Stati Uniti, non ha raggiunto l'obiettivo di stabilizzazione delle concentrazioni dei gas a effetto serra a questi livelli.
3. Le parti contraenti della Convenzione hanno quindi deciso, alla quarta conferenza delle parti svoltasi a Berlino nel marzo 1995, di negoziare un protocollo contenente misure atte a ridurre le emissioni per il periodo successivo all'anno 2000 nei paesi industrializzati. In seguito ai lunghi lavori, il Protocollo di Kyoto è stato adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto.
4. La Comunità europea ha firmato il protocollo il 29 aprile 1998. Nel dicembre 2001, il Consiglio europeo di Laeken ha confermato la volontà dell'Unione di vedere il Protocollo di Kyoto entrare in vigore prima del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg (26 agosto - 4 settembre 2002). Per raggiungere questo obiettivo, la presente decisione approva il protocollo in nome della Comunità. Gli Stati membri si coordineranno per depositare i loro strumenti di ratifica contemporaneamente alla Comunità e, per quanto possibile, prima del 1° giugno 2002.
5. L'allegato II della presente decisione indica gli impegni in materia di limitazione e riduzione delle emissioni convenuti dalla Comunità e i suoi Stati membri per il primo periodo di impegno (2008 - 2012).
Il contenuto del protocollo
6. Il protocollo di Kyoto concerne le emissioni di sei gas ad effetto serra:
  • biossido di carbonio (CO2);
  • metano (CH4);
  • protossido di azoto (N2O);
  • idrofluorocarburi (HFC);
  • perfluorocarburi (PFC);
  • esafluoro di zolfo (SF6).
Rappresenta un passo avanti importante nella lotta contro il riscaldamento planetario poiché contiene obiettivi vincolanti e quantificati di limitazione e riduzione dei gas ad effetto serra.
7. Globalmente, le parti dell'allegato I della Convenzione quadro si impegnano a ridurre le loro emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990 nel periodo 2008-2012. L'allegato B del protocollo contiene gli impegni quantificati sottoscritti dalle parti.
Gli Stati membri dell'Unione devono ridurre collettivamente le loro emissioni di gas ad effetto serra dell'8% tra il 2008 e il 2012.
8. Per il periodo anteriore al 2008, le parti si impegnano a compiere progressi nella realizzazione dei loro impegni non oltre il 2005 e a fornirne le prove.
Le parti hanno la facoltà di considerare il 1995 come anno di riferimento per le emissioni di HFC, PFC e SF6.
9. Per raggiungere questi obiettivi, il Protocollo propone una serie di provvedimenti:
  • rafforzare o istituire politiche nazionali di riduzione delle emissioni (miglioramento dell'efficienza energetica, promozione di forme di agricoltura sostenibili, sviluppo di fonti di energia rinnovabili, ecc.);
  • cooperare con le altre parti contraenti (scambi di esperienze o di informazioni, coordinamento delle politiche nazionali a scopo di efficienza attraverso meccanismi di cooperazione, quali i diritti di emissione, l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito).
10. Le parti organizzano un sistema nazionale di stima delle emissioni antropiche con le fonti e dell'assorbimento con i pozzi di tutti i gas a effetto serra non regolamentati dal Protocollo di Montreal, al più tardi un anno prima del primo periodo di impegno.
11. Un esame degli impegni è previsto al più tardi nel 2005, per il secondo periodo di impegni.
Atto Data
di entrata in vigore
Data limite di trasposizione negli Stati membri
Decisione 2002/358/CE data di notifica -

4) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE

5) ALTRI LAVORI

Il 31 maggio 2002, l'Unione europea ha ratificato il protocollo di Kyoto.
 




Fonte : http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l28060.htm ;
fonte foto: http://italy.peacelink.org/ecologia/images/3291_6544.jpg





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